14 febbraio 2022
14 febbraio 2022

Il TAR Friuli Venezia Giulia rigetta la richiesta cautelare proposta dalla Lega di Serie A nel giudizio proposto contro Udinese Calcio

Rigettata l’ordinanza cautelare proposta dalla Lega

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 “La Società Calcio Udinese s.p.a. rende noto, con soddisfazione, che il TAR Friuli Venezia Giulia, Sezione Prima, con ordinanza 12 febbraio 2022, n. 14, ha rigettato l’istanza cautelare proposta dalla Lega di Serie A.
La richiesta cautelare era stata proposta dalla Lega di Serie A, con intervento ad adiuvandum della Società Atalanta Bergamasca s.p.a., contro l’Azienda Sanitaria Friuli Centrale e la Società Udinese Calcio s.p.a..
 Oggetto della richiesta cautelare era il "provvedimento del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale del 5 gennaio 2021 prot. n. 0002202 – P / GEN / ASUFCS, nella parte in cui 'per tutti i soggetti sottoposti a quarantena/autosorveglianza si dispone comunque il divieto di esercitare sport di squadra di contatto, nei termini sopra individuati (dal 05/01/2022 e fino al 09/01/2022)'”.
 Tale decisione è stata assunta dal TAR Friuli (in composizione collegiale), dopo espletamento del regolare contraddittorio tra le parti (che hanno tutte presentato memoria e partecipato alla discussione in Camera di Consiglio in data 9 febbraio 2022).
 Di conseguenza, il Decreto emanato dal Presidente del TAR Friuli in data 8 gennaio 2022, senza contraddittorio tra le parti, di accoglimento della richiesta cautelare monocratica richiesta dalla Lega di Serie A, perde efficacia, ai sensi dell’art. 56, comma 4, del Codice del Processo Amministrativo; per l’effetto, riacquisisce efficacia il provvedimento dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, impugnato con il ricorso della Lega di Serie A.