Il Codice Etico della società UDINESE CALCIO S.p.A. è un documento approvato dal Consiglio di Amministrazione del Club in cui sono indicati l’insieme dei valori e dei principi di condotta rilevanti per la Società. Le norme contenute sono vincolanti per tutto il personale e per coloro che operano per e con la Società. La violazione del Codice Etico costituirà inadempimento da parte dell’autore di detta violazione.
PREMESSA
UDINESE CALCIO è una società di calcio professionistico, che si è affermata in oltre 100 anni di storia divenendo realtà di spicco del calcio italiano.
Il primo fondamentale scopo della società è promuovere l’etica sportiva sapendo conciliare la dimensione professionistica ed economica del calcio con la sua valenza etica e sociale. La Società si propone inoltre di creare valore per gli Azionisti e per la collettività, attraverso uno stile di condotta esemplare che faccia da esempio e che richiami la collettività e le famiglie all’aggregazione, spinta dalla passione per lo sport sano e corretto.
Articolo 1. Ambito soggettivo di applicazione
Ai sensi del D.Lgs. 231/01 è istituito un apposito Organismo di Vigilanza avente lo scopo di verificare costantemente il rispetto delle disposizioni in essere. Tale Organo, nominato dal Consiglio di Amministrazione, riferisce e risponde direttamente a quest'ultimo. Nel caso di gravi irregolarità riscontrate, l'Organo informa tempestivamente il Collegio Sindacale. Le norme contenute nel presente codice sono emanate dalle Società UDINESE CALCIO S.p.A. (d'ora in avanti denominata "UDINESE"). Il presente codice si applica ai soggetti indicati nell'art. 5, comma l, del D. Lgs. n. 231/01, ed in particolare a:
1. tutti i soggetti in posizione apicale, quali amministratori o soggetti con funzione di direzione dell'intero UDINESE o di una sua unità organizzativa autonoma e tutti i soggetti che di fatto gestiscono o controllano UDINESE: ci si riferisce in particolare agli azionisti, agli Amministratori, ai Sindaci e ai Dirigenti;
2. tutte le persone sottoposte direttamente alla direzione o al controllo dei soggetti in posizione apicale, quali dipendenti, calciatori professionisti, il personale tecnico tesserato, oltre che agenti, collaboratori, mediatori e procuratori, nonché consulenti anche temporanei ed esterni che agiscono in nome e per conto di UDINESE.
Coloro che non rispettino le norme contenute nel presente codice e nelle altre disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli illeciti saranno sottoposti ai provvedimenti sanzionatori previsti nel Codice Disciplinare, anche se l'evento illecito non giungesse a compimento.
Articolo 2. Norme generali di comportamento
Tutti i soggetti devono ispirare la loro attività ai principi dell'onestà e della correttezza professionale rispettando le leggi e le normative vigenti e orientando le loro azioni ai principi, agli obiettivi e agli impegni richiamati nel presente Codice. I soggetti individuati al punto 1 dell'art. 1 devono vigilare affinché quanto prescritto nel presente Codice sia rispettato dai soggetti di cui al punto 2 dello stesso articolo.
Tutte le operazioni e transazioni compiute devono essere ispirate al rispetto delle norme vigenti, alla massima correttezza gestionale, alla completezza e trasparenza delle informazioni e alla legittimità sia formale che sostanziale. Devono, inoltre, essere compiute nel rispetto delle istruzioni e delle procedure, nonché entro i limiti delle deleghe ricevute. Tutti i soggetti devono in ogni caso astenersi dal porre in essere o dal tentare di porre in essere comportamenti che possano integrare i reati di cui al D. Lgs. n. 231/01 e devono ispirarsi invece ai seguenti principi.
Tutte le operazioni e transazioni compiute devono essere ispirate al rispetto delle norme vigenti, alla massima correttezza gestionale, alla completezza e trasparenza delle informazioni e alla legittimità sia formale che sostanziale. Devono, inoltre, essere compiute nel rispetto delle istruzioni e delle procedure, nonché entro i limiti delle deleghe ricevute. Tutti i soggetti devono in ogni caso astenersi dal porre in essere o dal tentare di porre in essere comportamenti che possano integrare i reati di cui al D. Lgs. n. 231/01 e devono ispirarsi invece ai seguenti principi.
Imparzialità
Nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con i destinatari e i portatori di interesse UDINESE evita ogni discriminazione in base ad età, sesso, stato di salute, razza, nazionalità, opinioni politiche, credenze religiose, orientamento sessuale, ecc.. dei propri interlocutori. UDINESE è contraria ad ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza.
Probità
Nell’ambito della loro attività professionale, i collaboratori di UDINESE sono tenuti a rispettare le leggi vigenti, la normativa sportiva applicabile, il Codice Etico e i regolamenti interni. In nessun caso il perseguimento dell’interesse di UDINESE può giustificare la loro inosservanza.
Correttezza in caso di potenziali conflitti di interesse
Nella conduzione di qualsiasi attività, ed in particolare nei rapporti con calciatori, tesserati e agenti dei calciatori, devono sempre evitarsi situazioni in cui i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o possano anche apparire, in conflitto di interesse. Con ciò si intende sia il caso in cui un collaboratore, o un soggetto terzo che rappresenti la Società, persegua un interesse diverso dagli obiettivi sociali e dal bilanciamento degli interessi dei portatori di interesse o si avvantaggi personalmente di opportunità d’affari dell’impresa, sia il caso in cui rappresentanti dei clienti o dei fornitori, o delle istituzioni pubbliche, agiscano in contrasto con i doveri fiduciari legati alla loro posizione.
Trasparenza e completezza dell’informazione
I collaboratori di UDINESE sono tenuti sempre a dare informazioni complete, trasparenti, comprensibili ed accurate, in modo tale che, nell’impostare i rapporti con l’azienda, i portatori di interesse siano in grado di prendere decisioni autonome e consapevoli degli interessi coinvolti, delle alternative e delle conseguenze rilevanti. In particolare nella formulazione di eventuali contratti, UDINESE ha cura di specificare al contraente i comportamenti da tenere in tutte le circostanze previste, in modo chiaro e comprensibile.
Doveri dei collaboratori
UDINESE si attende che i propri collaboratori, nello svolgimento delle mansioni ad essi attribuite, attuino comportamenti eticamente ineccepibili, oltre che legalmente e professionalmente corretti, atti a rinsaldare la fiducia reciproca e consolidare l’immagine della Società.
Si richiede pertanto ai collaboratori:
· Di operare con probità e integrità nei rapporti intercorrenti tra loro, con la Società, con gli azionisti, con le società concorrenti, con i clienti e, in genere, con i terzi, siano essi Pubbliche Amministrazioni o soggetti privati;
· Di osservare le disposizioni legali proprie di ciascuno degli ordinamenti in cui opera la Società;
· Di evitare conflitti di interesse con la Società e, comunque, comportamenti determinanti pubblicità negativa per la stessa.
Impegno sociale
UDINESE è consapevole dell’importanza sociale dello sport ed in particolare del calcio. Fa propri i valori che l’attività sportiva rappresenta (fair play, pari opportunità, aggregazione e socializzazione) anche al fine di incoraggiare iniziative di solidarietà, formazione ed integrazione sociale volte ad esaltare la funzione educativa dello sport.
In considerazione dei predetti valori ed in particolare della funzione di integrazione sociale che l’attività sportiva rappresenta, la Società promuove ed incoraggia iniziative che avvicinino la collettività al mondo della società e i giovani e non allo spettacolo sportivo con l’obiettivo di coinvolgerli in un momento ludico godibile e spettacolare.
Articolo 3. Norme di comportamento nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
Ai fini del presente codice, per Pubblica Amministrazione si deve intendere qualsiasi Ente Pubblico, agenzia amministrativa indipendente, persona fisica o giuridica, che agisce in qualità di Pubblico Ufficiale o in qualità di Incaricato di un Pubblico Servizio. Si devono intendere altresì compresi anche quei soggetti privati che per attribuzione di legge o di altra autorità adempiono una funzione pubblica. Per la particolare attività della società ai fini del presente Codice devono altresì essere intesi quali enti pubblici gli organi federali quali FIFA, UEFA, CONI, FIGC e Lega Calcio.
È tassativamente vietato erogare o promettere pagamenti o compensi, sotto qualsiasi forma, direttamente o per il tramite di altri, per indurre, facilitare o remunerare una decisione, il compimento di un atto, d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio, della Pubblica Amministrazione.
Sono altresì tassativamente vietate le stesse condotte di cui al punto precedente destinate a favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.
Le disposizioni di cui sopra operano anche nel caso di illecite pressioni.
I soggetti tutti di cui all'art. 1 del presente Codice, qualora ricevano richieste esplicite o implicite di benefici di qualsiasi natura da parte della Pubblica Amministrazione ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono alle dipendenze o per conto della stessa Pubblica Amministrazione, devono immediatamente sospendere ogni rapporto e informare tempestivamente e per iscritto l'apposito Organismo di Vigilanza.
Le disposizioni contenute nel presente articolo non devono essere eluse ricorrendo a forme diverse di aiuti o contribuzioni, ad esempio sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, abbuoni.
Sono consentiti omaggi di modico valore e altre spese di rappresentanza ordinarie e ragionevoli e comunque tali da non compromettere l'integrità e la correttezza etico-professionale delle parti.
I soggetti tutti di cui all'art. 1 del presente Codice devono informare l'apposito Organismo di Vigilanza dell'avvio dei più significativi contatti operativi dell'Impresa con la Pubblica Amministrazione, nonché del proseguimento e conclusione dei contatti medesimi.
Articolo 4. Altre norme di comportamento
Oltre a quant'altro stabilito nelle disposizioni precedenti del presente Codice, per i soggetti di cui al punto 1 dell'art. 1 è, in particolare, vietato:
· indurre lo Stato o un Ente Pubblico in errore, con artifizi o raggiri, per procurare a UDINESE un ingiusto profitto quali contributi, finanziamenti o altre erogazioni altrimenti non dovuti. Per "artifizio o raggiro" s'intende qualsiasi simulazione o dissimulazione posta in essere per indurre in errore, comprese dichiarazioni menzognere, omessa rivelazione di circostanze che si ha l'obbligo di riferire, etc.;
· presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omettere informazioni dovute, per conseguire contributi, finanziamenti, o altre erogazioni comunque denominate concesse dallo Stato, da un Ente Pubblico o dall'Unione Europea;
· distogliere contributi, finanziamenti, o altre erogazioni comunque denominate, concesse dallo Stato, da un Ente Pubblico o dall'Unione Europea alle iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse o comunque utilizzare tali somme per un fine diverso da quello per cui sono state concesse;
· esporre nei bilanci, nelle relazioni ed in altre comunicazioni dirette ai terzi fatti non rispondenti al vero, alterare tali documenti ed omettere informazioni obbligatorie per disposizioni legislative;
· impedire o ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite agli organi sociali o alle società di revisione;
· restituire, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, i conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli;
· ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati, per legge, a riserva ovvero ripartire riserve, anche non costituite da utili, che non possono per legge essere distribuite;
· acquistare o sottoscrivere azioni o quote sociali fuori dei casi consentiti dalla legge;
· determinare la maggioranza in assemblea, attraverso atti simulati o fraudolenti;
· esporre, nelle comunicazioni destinate alle autorità pubbliche di vigilanza, fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria ovvero occultare con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti concernenti la situazione medesima;
· ostacolare le funzioni delle autorità di vigilanza, anche omettendo le comunicazioni alle stesse destinate;
· impedire o alterare in qualsiasi modo il funzionamento dei sistemi informatici o telematici o intervenire illegalmente con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti nei menzionati sistemi.
Articolo 5. Rapporti tra dipendenti e strumenti di lavoro
I rapporti tra dipendenti della Società devono sempre essere improntati a principi di una civile convivenza e devono svolgersi nel reciproco rispetto dei diritti e libertà individuali.
UDINESE si impegna affinchè al suo interno si crei un ambiente di lavoro sereno in cui tutti possano operare nel rispetto delle leggi, dei principi e valori etici condivisi. Questo impegno si traduce anche nell’assicurare riservatezza di informazioni ai pertinenti livelli organizzativi, nella vigilanza da parte degli apicali sul rispetto delle regole aziendali.
UDINESE:
- non tollera assolutamente alcuna forma di isolamento, sfruttamento o molestia per qualsiasi causa di discriminazione, per motivi personali o di lavoro, da parte di qualunque dipendente o collaboratore verso altri dipendenti o collaboratori;
- vieta anche qualsiasi sanzione disciplinare nei confronti di dipendenti o collaboratori che abbiano legittimamente rifiutato una prestazione di lavoro loro richiesta indebitamente da qualsiasi soggetto legato alla Società;
- punisce severamente molestie sessuali di qualsiasi tipo, anche con la risoluzione del rapporto di lavoro o di collaborazione:
- è contraria al “lavoro nero”, obbligato, infantile e minorile, nonché a qualsiasi altra condotta che integri reati contro la personalità individuale;
- conduce le attività di selezione, assunzione e gestione dei percorsi di carriera del personale secondo criteri strettamente meritocratici
Tutti gli strumenti di lavoro messi a disposizione dei dipendenti devono essere impiegati con la massima diligenza in modo da evitare qualsiasi danno ed il loro uso, compreso quello di Internet e di Posta elettronica, deve essere destinato allo svolgimento dell'attività aziendale e nel rispetto delle procedure di sicurezza stabilite. In particolare è vietato duplicare o detenere copie non autorizzate di software in violazione dei relativi contratti di licenza, nonché utilizzare all'interno dei locali dell'azienda personal computer contenenti software copiato abusivamente.
Le informazioni e i documenti riservati, i dati personali dei collaboratori, dei calciatori e degli altri tesserati e dei fornitori, i progetti di lavoro, il know-how aziendale vanno custoditi e protetti in maniera adeguata e continua sia rispetto ai terzi che rispetto ai colleghi che agli stessi non sono direttamente interessati.
I soggetti che, per ragioni di lavoro, vi hanno accesso devono, comunque, trattarli secondo le istruzioni e le procedure fissate dalla Società.
Qualora terze persone, deliberatamente o fraudolentemente, cercassero di ottenere informazioni riservate dai collaboratori della Società, questi ultimi devono darne tempestiva notizia alla Società, tramite il proprio superiore diretto. In particolare a tutti i soggetti non espressamente autorizzati è vietato conoscere, registrare e divulgare dati personali di altri collaboratori o di terzi.
In ogni caso, i documenti afferenti l’attività della Società, gli strumenti di lavoro ed ogni altro bene, materiale o immateriale, di proprietà della stessa devono essere usati esclusivamente per la realizzazione dei fini istituzionali della Società e con le modalità dalla stessa fissate. Non possono essere usati dal collaboratore per scopi personali né essere da lui trasferiti o messi a disposizione, anche temporanea, di terzi.
Articolo 6. Salute, sicurezza sul lavoro e ambiente
UDINESE si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei pericoli e dei relativi rischi, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori ed operando per preservare, soprattutto con azioni preventive, la salute e sicurezza del personale.
Tutte le attività, interne o appaltate, della Società, devono svolgersi nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione, ispirandosi ai seguenti principi:
· valutare e gestire i rischi, inclusi quelli che non possono essere evitati;
· eliminare i rischi alla fonte;
· adeguare il lavoro all’uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature e dei metodi di lavoro;
· tener conto del grado di evoluzione della scienza e della tecnica nella scelta delle misure di prevenzione e protezione;
· sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o è meno pericoloso;
· programmare la prevenzione mirando ad un complesso che integri nella medesima la tecnica, l’organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro;
· dare la priorità alle misure preventive rispetto a quelle protettive
· dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
· impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.
UDINESE si impegna altresì, nei limiti delle proprie competenze e responsabilità, per la sicurezza di tutti coloro che usufruiscono dei suoi servizi di intrattenimento sportivo e in generale di intrattenimento presso la DACIA ARENA anche nei periodi non di gara.
Nell’ambito di tutte le attività sociali e dei rapporti con i terzi, UDINESE si impegna ad adottare atteggiamenti responsabili di salvaguardia dell’ambiente, agendo nel e aspettandosi lo scrupoloso rispetto delle normative applicabili in materia di tutela ambientale, nonché dei limiti definiti da eventuali autorizzazioni e prescrizioni ricevute dagli Enti competenti. Si impegna inoltre ad apportare continui miglioramenti per la tutela dell’ambiente, minimizzando l’impatto ambientale derivante dallo svolgimento delle proprie attività sociali e dalla gestione, costruzione e manutenzione dei siti e degli impianti di proprietà.
Ogni collaboratore ha la responsabilità della conservazione e della protezione dei beni e degli strumenti che gli sono personalmente affidati per il lavoro e deve contribuire a garantire la salvaguardia dell’intero patrimonio aziendale. A tal fine egli deve prestare il massimo rispetto alla procedure operative e di sicurezza stabilite dalla Società.
Articolo 7. Scommesse
In conformità a quanto previsto dall'Ordinamento Federale (art. 6 CGS), ai soggetti tutti di cui all'art. 1 del presente Codice è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC.
Articolo 8. Doping
L'attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva e deve essere conformata al rispetto dei principi etici e dei valori educativi richiamati dai vari regolamenti federali e dalla normativa di carattere nazionale e internazionale. Il doping è contrario ai principi di lealtà e correttezza nelle competizioni sportive, ai valori culturali dello sport, alla sua funzione di valorizzazione delle naturali potenzialità fisiche e delle qualità morali degli atleti. Per doping si intende la somministrazione, l'assunzione e l'uso di sostanze appartenenti alle classi proibite di agenti farmacologici e l'impiego di metodi proibiti da parte di atleti e di soggetti dell'ordinamento sportivo; il ricorso a sostanze o metodologie potenzialmente pericolose per la salute dell'atleta, o in grado di alterarne artificiosamente le prestazioni agonistiche; la presenza nell'organismo dell'atleta di sostanze proibite o l'accertamento del ricorso a metodologie non consentite facendo riferimento all'elenco emanato dal CIO ed ai successivi aggiornamenti. É fatto divieto ai soggetti tutti di cui all'art. 1 del presente Codice, nei limiti della rilevanza penale della condotta, utilizzare, raccomandare, proporre, autorizzare, permettere oppure tollerare l'uso di qualsiasi sostanza o metodo che rientri nella definizione di doping allo stesso modo del traffico di tale sostanza.
Articolo 9. Principi specifici applicabili al settore giovanile
La promozione dei valori positivi dello sport giovanile, come il rispetto reciproco, è uno dei valori primari di UDINESE. A tal fine la Società:
- richiede a tutte le persone che lavorano nell’ambito del settore giovanile, di ispirarsi ai principi generali sopra richiamati:
- fa obbligo di vigilare costantemente sui minorenni affidati alla Società, evitando che gli stessi restino senza sorveglianza, nei limiti della propria responsabilità;
- richiede di intrattenere relazioni con i ragazzi in modo ineccepibile sotto il profilo della correttezza morale – non viene assolutamente tollerata alcuna forma di abuso sui ragazzi, sia esso psicologico che fisico;
- richiede di condurre l’educazione dei giovani con accordo con modelli che valorizzino i principi etici ed umani in generale ed il fair play nello sport;
- richiede il massimo impegno per la preservazione della salute psicologica e fisica dei giovani – la Società ribadisce il proprio sforzo a combattere il doping e i comportamenti che possano implicare, anche indirettamente, l’abuso e lo sfruttamento commerciale dei ragazzi;
- condanna l’utilizzo, anche spontaneo, di sostanze stupefacenti;
- si aspetta che nell’attività sportiva coordinata sui giovani, oltre alle competenze di tipo motorio, vengano sviluppati stili competitivi sicuri e sani.
Articolo 10. Regole di condotta nello svolgimento dell’attività sportiva
Fermi i principi generali di comportamento di cui al presente Codice, UDINESE, i suoi dipendenti e collaboratori, i calciatori e gli altri tesserati e suoi amministratori si attengono, nello svolgimento della specifica attività sportiva alle seguenti ulteriori regole di comportamento.
Ciascuno dei soggetti sopra richiamati deve comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. In particolare:
· quanto ai rapporti con le Autorità sportive: intrattiene nell’ambito delle proprie mansioni rapporti di leale collaborazione con le Autorità, coopera con esse salvaguardando la loro e la propria autonomia. In particolare produce e fornisce tutti i documenti richiesti dalle Autorità e fornisce risposte complete, attinenti ed esaustive ai quesiti posti dalle medesime Autorità. È comunque vietato dare e/o richiedere a terzi notizie o informazioni che riguardino fatti oggetto di procedimenti disciplinari in corso;
· quanto ai rapporti con i calciatori, tesserati e agenti di calciatori: si astiene dallo svolgere ogni attività comunque inerente al tesseramento, al trasferimento o alla cessione delle prestazioni sportive di calciatori e di tecnici se non nell’esclusivo interesse della Società e/o al fine di stipulare contratti non consentiti dalle norme sportive vigenti e/o che siano inibiti o squalificati. È fatto divieto di pattuire o comunque corrispondere a mediatori, agenti di calciatori o comunque a tesserati, compensi, premi o indennità non giustificati e/o in violazione delle disposizioni sportive vigenti;
· quanto ai rapporti con la tifoseria: promuove un tifo leale e responsabile. Si astiene in ogni caso dal contribuire con interventi finanziari alla costituzione o al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri tifosi.
Ciascuno dei soggetti di cui sopra si deve astenere dal compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato delle competizioni sportive.
È vietata qualsiasi offerta di denaro, altra utilità o vantaggio (sia esso in forma diretta o indiretta) ad amministratori, dirigenti o tesserati di altre società calcistiche, finalizzati ad alterare il risultato delle competizioni sportive o volti a favorire o condizionare la conclusione di accordi di trasferimento di calciatori o tesseramenti.
Ciascuno dei soggetti di cui sopra si astiene dall’esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altre persone, tesserati e non, di enti e della Società
Articolo 11. Rapporti gerarchici all’interno della Società
I rapporti gerarchici in generale devono svolgersi con lealtà e correttezza, nel rispetto del segreto d’ufficio.
Ciascun delegato a ricoprire determinate funzioni di responsabilità deve agire con obiettività, prudenza ed equilibrio, in aderenza alla delega ricevuta e sulla base delle norme statutarie o in genere dei regolamenti della Società. A loro volta i componenti delle unità operative devono prestare massima collaborazione ai responsabili, osservando le disposizioni e le istruzioni impartite da questi ultimi ed in generale dalla Società.
Articolo 12. Rapporti con clienti, fornitori, collaboratori (consulenti, procuratori, partner commerciali, agenti, ecc..) e con soggetti appartenenti ad altre Società
I rapporti tra UDINESE e i clienti, fornitori, collaboratori in genere devono essere sempre improntati a fiducia, qualità, competitività, professionalità e rispetto delle regole di una leale concorrenza.
UDINESE si aspetta che la selezione dei fornitori e collaboratori venga effettuata esclusivamente sulla base di parametri obiettivi di etica, qualità del prodotto/servizio, convenienza, prezzo, capacità, efficienza tali da permettere di instaurare e mantenere un rapporto fiduciario con detti soggetti, evitando quindi rapporti con soggetti di dubbia reputazione.
Si aspetta da clienti, fornitori e collaboratori comportamenti conformi ai principi contenuti nel presente Codice Etico.
Comportamenti diversi sono considerati grave inadempimento ai doveri di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, motivo di lesione del rapporto fiduciario e giusta causa di risoluzione dei rapporti contrattuali.
Articolo 13. Contabilità e amministrazione – comunicazione aziendale
La gestione contabile deve fondarsi sulla verità, correttezza e completezza dell’informazione utile alle registrazioni contabili. Per ogni operazioni deve essere conservata agli atti idonea documentazione di supporto all’attività svolta, in modo da consentire agevole registrazione contabile, ricostruzione delle responsabilità e delle operazioni.
Ciascuna registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto.
Il patrimonio sociale di UDINESE deve essere gestito in modo corretto e onesto e, pertanto, tutti i soggetti obbligati al rispetto del presente Codice concorrono a tutelarne l’integrità in modo tale che si realizzi la massima salvaguardia dello stesso a tutela di tutti i soggetti interessate.
Non devono essere ostacolate in alcun modo le attività di controllo da parte dei sindaci, degli azionisti e della società di revisione.
La comunicazione, all’interno ed all’esterno della Società, deve essere chiara, precisa e veritiera, onde evitare la diffusione di notizie e informazioni erronee ovvero il determinarsi di situazioni comportanti responsabilità di qualsiasi natura e contenuto per la Società.
La comunicazione delle informazioni al pubblico, in particolare, deve essere gestita dalle strutture organizzative espressamente incaricate.
Articolo 14. Incassi e pagamenti
UDINESE esercita la propria attività nel pieno rispetto delle vigenti normative antiriciclaggio e delle disposizioni emanate dalle competenti Autorità.
A tal fine i dipendenti e i collaboratori devono operare nel rispetto delle procedure e dei protocolli aziendali, ed evitare di porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza. In particolare, i dipendenti ed i collaboratori si impegnano a verificare in via preventiva le informazioni disponibili relative alle controparti commerciali, ai fornitori, ai consulenti, collaboratori, mediatori, agenti, ecc.. al fine di verificare la loro rispettabilità e la legittimità delle loro attività; gli stessi si impegnano altresì ad operare in modo tale da evitare implicazioni in operazioni anche potenzialmente idonee a favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali, agendo nel pieno rispetto della normativa antiriciclaggio.
In particolare devono essere osservate le seguenti prescrizioni da parte di tutti i destinatari:
· tutti i pagamenti devono essere effettuati solo ai destinatari e per le attività contrattualmente formalizzate e/o deliberate dai Soggetti delegati;
· tutti i pagamenti e gli altri trasferimenti fatti da o a favore della Società devono essere accuratamente ed integralmente registrati nei libri contabili e nelle scritture obbligatorie;
· tutti i pagamenti e gli altri trasferimenti di denaro fatti da o a favore della Società non possono essere effettuati in denaro contante né possono essere utilizzati libretti al portatore o altri mezzi assimilabili al contante; fatta eccezione per l’attività di vendita di biglietti per eventi di intrattenimento sportivo o, nei limiti stabiliti per legge per il pagamento in contanti, per l’acquisto di merchandising con marchio UDINESE;
· non devono essere create registrazioni false, incomplete o ingannevoli e non devono essere istituiti fondi occulti o non registrati e, neppure, possono essere depositati fondi in conti personali o non appartenenti alla Società né fatto alcun uso non autorizzato dei fondi e delle risorse della Società.
Articolo 15. Obblighi di informazione
Qualora i soggetti tutti di cui all'art. 1 del presente codice vengano a conoscenza di situazioni illegali o eticamente scorrette o di situazioni che sono anche solo potenzialmente foriere di attività illegali o scorrette, devono informare subito l'apposito Organismo di Vigilanza dandone comunicazione per iscritto all'indirizzo di posta elettronica odv231@udinesespa.it. Tutte le segnalazioni teste menzionate saranno prontamente verificate dallo stesso Organismo di Vigilanza.
La mancata osservanza del dovere d'informazione in esame è sanzionabile da parte dello stesso Organo.
Articolo 16. Sanzioni
Nel caso di inosservanza delle disposizioni del presente Codice Etico, l'apposito Organismo di Vigilanza proporrà l'irrogazione delle sanzioni previste dal contratto di lavoro e dal Codice Disciplinare facente parte del Modello Organizzativo, proporzionate ed adeguate alla gravità delle violazioni contestate.
Nel caso di collaboratori autonomi, UDINESE prenderà ogni opportuno provvedimento nell'ambito del rapporto contrattuale intercorrente, fino alla risoluzione di quest'ultimo nei casi di particolare gravità.
Articolo 17. Norme finali
Il presente Codice Etico è approvato dal Consiglio di Amministrazione di UDINESE, che si impegna a farlo conoscere ai soggetti tutti di cui all'art. 1, consegnandone copia e richiedendo agli stessi una dichiarazione per iscritto di avvenuto ricevimento.
Il Codice sarà consegnato a tutti i soggetti interessati, in particolare, a cura della Funzione Risorse Umane e sarà disponibile sulla rete intranet aziendale. Inoltre sarà consultabile sul sito internet della società www.udinese.it .
Scarica le informazioni economico-finanziarie
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