Udinese Calcio, a partire dalla stagione sportiva 2024/2025, prevederà nelle condizioni di vendita di titoli di accesso la possibilità e le modalità di rilascio di biglietti nominativi gratuiti ai minori di anni 14 accompagnati da un genitore (o da un parente fino al quarto grado) pagante, per un numero di manifestazioni sportive non inferiore al cinquanta per cento di quelle organizzate nel corso dell’anno e secondo procedure fissate dalla società.
Ciò anche dando seguito al Decreto del Tribunale di Trieste, Sez. Imprese, pronunciato nel Giudizio 285/24 promosso da Unione per la Difesa dei Consumatori ad esito del quale è stato chiesto di modificare le attuali condizioni di vendita del club rendendole di più immediata lettura sul punto, come da estratto che segue: “[…] Il contenuto dell’art 11 ter della L.41/07, sopra riportato, ha formato oggetto di una Determinazione, la n 33 del 16.07.2007 da parte del Ministero dell’Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza – Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, a tenore della quale: “Le società organizzatrici di manifestazioni sportive individueranno, su base trimestrale, gli eventi per i quali sarà possibile accedere al beneficio fino a raggiungere il 50% di quelli organizzati nell’anno. Le stesse società fisseranno le procedure per l’ottenimento dei biglietti gratuiti, individuando i punti vendita all’uopo destinati. L’aliquota dei tagliandi gratuiti, tenuto conto della capienza dell’impianto, risulterà dalle vigenti disposizioni in materia fiscale e dovrà individuarsi preferibilmente all’interno di un unico settore, possibilmente a vantaggio degli abbonati, in maniera di consentire l’attività di vigilanza da parte dell’accompagnatore adulto. Il rilascio del titolo gratuito dovrà essere comunque, subordinato alla esibizione di un valido documento anche per il minore di anni 14. Il grado di parentela dell’adulto è attestato tramite autocertificazione. Delle procedure adottate dovrà essere data la massima diffusione a cura delle società sportive. L’Osservatorio, ogni 3 mesi, procederà a monitorare il livello di attuazione della norma ed il numero di minori che avranno avuto accesso al beneficio”. Dall’analisi della normativa primaria e delle disposizioni amministrative emerge, dunque, l’obbligo delle società calcistiche, per almeno il 50% delle partite casalinghe, di mettere a disposizione dei minori di anni 14, singolarmente accompagnati esclusivamente da un parente entro il quarto grado, un determinato numero di biglietti gratuiti per l’ingresso allo stadio. La norma in esame individua peraltro quale unico limite quantitativo quello del numero di eventi a cui estendere l’agevolazione (50% degli eventi organizzati dalle società di calcio: i.e. il 50% gare casalinghe), ma non si indica un numero massimo di biglietti che le Società sono obbligate a mettere a disposizione dei minori e, neppure, i settori dello stadio cui limitare l’agevolazione. Si deve quindi ritenere che l’agevolazione de qua vada estesa a tutti i settori dello stadio, senza che le società di calcio possano individuare arbitrariamente alcun limite quantitativo all’emissione dei tagliandi gratuiti, con l’unico limite quantitativo rappresentato dall’esaurimento dei posti disponibili nell’intero stadio. Orbene, l’esame del sito ufficiale web della Società Udinese Calcio S.p.A., come documentato dal ricorrente, consente di evidenziare l’assenza di informazioni al tifoso/consumatore in merito all’obbligo di cui alla L.41/07 della Società di rilasciare biglietti gratuiti nominativi per i minori di anni 14. L’ufficio della Società Udinese Calcio S.p.A., preposto alla emissione dei biglietti di ingresso, specificatamente richiesto in merito alla possibilità di emissione di biglietti gratuiti per i minori di anni 14, rispondeva: “non sono previste agevolazioni di questo tipo. Sono però previste delle riduzioni per gli under 18, il prezzo varia a seconda della gara e del settore. Può considerare il nostro sito ufficiale per maggiori info”. Le esposte circostanze costituiscono di ritenere provata, quanto meno in via presuntiva, la contestata violazione dell’art 11 ter L. 41/07 a carico della Società Udinese calcio S.p.A.. In accoglimento del ricorso, pertanto, il Tribunale di Trieste ordina alla Società Udinese calcio S.p.A. di interrompere il comportamento omissivo denunciato e di adottare misure idonee ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate. All’accertamento della violazione, altresì, consegue la condanna della resistente, ai sensi dell’art 120 c.p.c., a dare diffusione del provvedimento, a sua cura e spese, mediante specifica comunicazione da pubblicarsi sul sito ufficiale della Società Udinese Calcio S.p.A., nonché sulle testate giornalistiche online “Il Messaggero Veneto” e quotidiano sportivo “La Gazzetta dello Sport” e, da effettuarsi entro il termine che si indica di giorni 30 dalla notificazione del provvedimento alla resistente contumace; nel caso di inadempimento dell’obbligato, limitatamente alle testate giornalistiche, vi provvederà la ricorrente con diritto a ripetere le spese dall'obbligato. Visto il protratto comportamento omissivo della resistente, ma anche l’imminente fine del campionato di calcio, si ritiene di emettere condanna della Società Udinese Calcio S.p.A. a dare esecuzione al precetto normativo violato, entro il termine che si indica nel 30.8.2024 e comunque non prima di giorni 60 dalla notificazione dell’ordinanza alla resistente contumace, ai sensi dell’art 614 bis c.p.c., e si fissa la somma di denaro di € 500,00 dovuta dall’obbligato in favore del ricorrente, per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento; l’importo è determinato tenuto conto del valore (indeterminato) della controversia, dell’interesse tutelato dalla norme violate e del comportamento omissivo e reiterato tenuto dalla società resistente.”